
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Bollette. Il provvedimento è dedicato alla definizione di misure urgenti di sostegno a famiglie e imprese nell’utilizzo delle forniture di energia elettrica e gas.
Bonus elettrodomestici
Il bonus elettrodomestici consiste in un contributo non superiore al 30% del prezzo di acquisto di un nuovo elettrodomestico:
- Fino a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro;
- Fino a 100 euro per la maggior parte dei nuclei familiari.
Il decreto è intervenuto sul bonus elettrodomestici previsto dalla Legge di bilancio 2025. E’ stato eliminato il requisito di “elettrodomestico di classe di efficienza energetica uguale o maggiore alla classe B” , rimandando ad un apposito decreto interministeriale il ruolo di stabilire l’individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica oltre che i criteri, le modalità ed i termini, per l’assegnazione del contributo. E’ stato previsto, poi, l’obbligo dello smaltimento dell’elettrodomestico di classe inferiore rispetto a quello acquistato. Dal punto di vista operativo si dovrà utilizzare un’apposita piattaforma informatica gestita da PagoPa.
Il bonus può essere concesso una sola volta per ciascun nucleo familiare, quindi non sarà possibile ottenere lo sconto su più prodotti.
Bonus bollette 200 euro
Confermato anche il contributo una tantum pari a 200 euro per le utenze domestiche di energia elettrica e gas naturale, destinato a soggetti con ISEE non superiore a 25.000 euro. Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Auto aziendali
Il decreto stabilisce che i nuovi criteri di tassazione dei veicoli aziendali assegnati ai dipendenti come fringe benefit, non trovino applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. In questi casi continuerà ad applicarsi la normativa previgente.
Ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono il reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, gli autoveicoli per uso promiscuo e gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo, continua ad essere considerato il 25% e non il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio convenzionale. Vengono anche confermati gli aumenti di tale percentuale del 25%, per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, nel modo seguente:
- 30% con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% per l’anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall’anno 2021 con valori di emissione superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% per l’anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall’anno 2021 con valori di emissione superiori a 190 g/km.
Limiti pignoramento casa per soggetti vulnerabili
Il decreto prevede che, il pignoramento della prima casa è escluso se il debito per utenze condominiali accumulato è inferiore alla soglia di 5.000 euro. La misura è applicabile solo se l’immobile è l’unico bene posseduto dal soggetto debitore. Quindi, chi detiene altri immobili o case diverse dall’abitazione principale non potrà avvalersi di questa tutela. Possono beneficiare di questa tutela:
- Cittadini che hanno superato i 75 anni di età;
- Individui con disabilità riconosciuta;
- Persone che versano in condizioni economiche precarie (in base all’ISEE).
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