9 Maggio 2025
via libera dalla Camera al ddl di conversione


Decreto assicurazioni per rischi catastrofali: via libera dalla Camera al ddl di conversione

L’Assemblea, con 128 voti favorevoli e 79 astenuti, ha approvato il ddl di conversione, con modificazioni, del DL 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (C. 2333-A). Il provvedimento passa all’altro ramo del Parlamento (Camera – comunicato 08 maggio 2025)

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Proroga differenziata per l’obbligo assicurativo delle imprese

Il decreto introduce un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea tra grandi, medie e piccole e micro imprese.

In particolare, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, introdotto dall’art. 1, co. 101, L 30 dicembre 2023 n. 213, è stato differito dal 31 marzo 2025:

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– al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;

– al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.

Resta fermo, invece, il termine per le grandi imprese per le quali però ci sarà un periodo di tolleranza di 90 giorni – fino al 30 giugno 2025 – durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Si rammenta che la scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, era stata già posticipata al 31 marzo 2025, ad eccezione delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, per le quali il termine è stato fissato al 31 dicembre 2025 (art. 13, co. 1, DL 27 dicembre 2024 n. 202, conv. in L 21 febbraio 2025 n. 15).

Sanzioni

Per le imprese sopra menzionate, l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riguardo a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (art. 1, co. 102, L 30 dicembre 2023 n. 213). Tale disposizione trova applicazione a decorrere dalla data in cui sorge l’obbligo assicurativo.

La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e, altresì, l’applicazione di premi in misura proporzionale al rischio. Con la novella in oggetto, il legislatore esclude l’applicabilità di tali limiti alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all’intero gruppo aziendale.

In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro.

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Determinazione del valore assicurabile e requisiti degli immobili

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato stabilito il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare, si specifica che tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo, per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

L’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio, nonché quelli oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Indennizzo catastrofale

In caso di evento catastrofale, l’indennizzo è corrisposto al proprietario del bene, laddove l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza. La norma prevede, peraltro, che l’indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. Qualora tale vincolo non sia rispettato, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario.

Infine, in conformità con quanto disposto dall’art. 1891, co. 4, c.c., viene riconosciuto all’imprenditore privilegio relativamente al rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, nonché alle somme predette.

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di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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