
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9678 del 13 aprile 2025, si è pronunciata sulla natura pubblicistica del diritto di surrogazione di MCC contro i fideiussori della società cui era stato concesso il finanziamento garantito da MCC, nonché sulla conseguente possibilità di azionare la surroga con procedimento esattoriale, invece che nelle forme ordinarie.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza della corte di merito, per avere ritenuto che la surroga del Fondo di Garanzia per le PMI (MCC) contro i fideiussori, in caso di revoca del finanziamento agevolato, fosse stata azionata con procedimento esattoriale e non anche nelle forme ordinarie, basandosi non su norme di legge ma soltanto su un D.M. del 20 giugno 2005: il giudice avrebbe dovuto applicare invece alla fattispecie l’art. 9 del D. Lgs. n. 123/1998 o alternativamente l’art. 8-bis del D.L. 3/2015: secondo i ricorrenti, in sostanza, in base alla prima norma, applicabile ratione temporis, la procedura di restituzione con la modalità esattoriale riguardava i soli crediti erogati in forma agevolata, ma non anche il diritto di regresso nei confronti di eventuali garanti dell’ente finanziatore.
Si ricorda che ai sensi delle citate disposizioni legislative, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati (garantiti dal Fondo) sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis C.c.; al recupero dei crediti si provvede quindi con l’iscrizione al ruolo, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
Inoltre, veniva contestata la natura pubblicistica del credito del Mediocredito Centrale, ribadendone la natura privatistica e la necessità, per l’escussione, di munirsi di un titolo esecutivo e procedere nelle vie ordinarie.
La Corte aderisce alla propria precedente giurisprudenza in materia, ritenendo che la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai fideiussori ed erogati alle PMI sia pienamente legittima, poiché l’avvenuta escussione della garanzia verso Mediocredito Centrale determina la surrogazione di tale garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le PMI, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999.
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