
Sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati pubblicati i 2 decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, attuativi dei cosiddetti Bonus giovani e Bonus donne.
I bonus dovranno essere richiesti dal datore di lavoro all’INPS esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall’Istituto previdenziale con apposite istruzioni.
In alcuni casi l’assunzione non può precedere la presentazione della domanda di bonus all’INPS.
Vediamo nello specifico quali sono i tratti salienti dei decreti attuativi del bonus giovani e del bonus donne.
Il bonus giovani. Cosa prevede il decreto?
L’articolo 22 del Decreto‑Legge 7 maggio 2024, n. 60 prevede un incentivo volto a favorire forme stabili di occupazione giovanile.
Venendo ai decreti , dopo la firma dei provvedimentisul bonus giovani e sul bonus donne finalmente è possibile prendere visione del contenuto.
Partendo dal decreto bonus giovani, le peculiarità possono essere di seguito riassunte.
Bonus “Giovani under 35” – Decreto attuativo
Aspetto |
Dettagli |
Normativa di riferimento | Art. 22 D.L. 60/2024 convertito in L. 95/2024; Decreto attuativo in coerenza con Accordo di partenariato 2021‑2027 |
Beneficiari | Datori di lavoro privati (esclusi lavoro domestico e apprendistato) |
Periodo di assunzioni ammesso | Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 |
Durata dell’esonero | Massimo 24 mesi |
Importo esonero standard | 100 % contributi INPS (escluso INAIL) fino a 500 €/mese per lavoratore |
Importo esonero maggiorato Sud | Fino a 650 €/mese per sedi in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna e comunque entro il 50 % dei costi salariali |
Lavoratori ammissibili | Under 35 mai occupati a tempo indeterminato (incluso apprendistato non proseguito); ammessa riassunzione se precedente datore ha fruito solo parzialmente dell’esonero |
Esclusioni soggettive | Imprese in difficoltà (art. 2, punto 18, Reg. UE 651/2014) o con aiuti da recuperare |
Condizioni per il datore | Rispetto art.
1, commi 1175‑1176, L. 296/2006; assenza di licenziamenti per GMO o collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva; revoca se licenziamento entro 6 mesi dall’assunzione incentivata |
Cumulabilità | Non cumulabile con altri esoneri/riduzioni; compatibile con maggiorazione costo lavoro D.Lgs. 216/2023 |
Procedura di domanda | Domanda telematica all’INPS prima dell’assunzione; riserva fondi e 10 giorni per completare l’assunzione |
Gestione e monitoraggio | INPS soggetto gestore; verifica requisiti e monitoraggio spesa nel limite di budget (art. 22, comma 7, D.L. 60/2024) |
Per i lavoratori con sede di lavoro effettiva, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, sono agevolate le assunzioni effettuate dal 31 dicembre 2025 (data autorizzazione UE) al 31 dicembre 2025, la domanda per richiedere l’incentivo all’INPS deve essere presentata prima dell’assunzione.
Bonus donne. Il contenuto del decreto
Il “Bonus Donne”, previsto dall’art. 23 del DL 60/2024 convertito in L. 95/2024, incentiva l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito (da almeno 24 mesi, o 6 mesi nelle regioni ZES).
Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 i datori di lavoro privati possono ottenere l’esonero del 100 % dei contributi INPS, nel limite di 650 € mensili per lavoratrice, nel rispetto dei limiti di spesa del Programma “Giovani, Donne e Lavoro” 2021‑2027.
Bonus “Donne” – decreto attuativo
Aspetto |
Dettagli |
Normativa di riferimento | Art. 23 D.L. 60/2024 convertito in L. 95/2024; decreto attuativo in linea con Accordo di partenariato 2021‑2027 e Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021‑2027 |
Beneficiari | Datori di lavoro privati (esclusi rapporti di lavoro domestico e apprendistato) |
Periodo di assunzioni ammesso | Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 |
Categorie di lavoratrici ammissibili | • Donne senza impiego regolarmente retribuito ≥ 24 mesi (ovunque residenti) – esonero 24 mesi • Donne senza impiego ≥ 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica Mezzogiorno – esonero 24 mesi • Donne impiegate in professioni/settori a forte disparità di genere (individuati annualmente) – esonero 12 mesi |
Durata dell’esonero | 24 mesi (prime due categorie) oppure 12 mesi (professioni/settori sotto‑rappresentati) |
Importo esonero | 100 % contributi INPS (escluso INAIL) fino a 650 €/mese per lavoratrice e comunque ≤ 50 % dei costi salariali |
Esclusioni soggettive | Imprese in difficoltà (art. 2, punto 18, Reg. UE 651/2014) e beneficiari di aiuti di Stato non rimborsati |
Condizioni per il datore | Incremento occupazionale netto rispetto ai 12 mesi precedenti; rispetto art. 1, commi 1175‑1176, L. 296/2006. Per le assunzioni ZES: assenza di licenziamenti GMO/collettivi nei 6 mesi precedenti; revoca se licenziamento entro 6 mesi dall’assunzione incentivata |
Cumulabilità | Non cumulabile con altri esoneri/riduzioni; compatibile con maggiorazione costo lavoro D.Lgs. 216/2023 |
Procedura di domanda | Domanda telematica all’INPS prima dell’assunzione; include dati azienda e lavoratrice, dichiarazione assenza cumulo; riserva fondi e 10 giorni per completare assunzione |
Gestione e monitoraggio | INPS soggetto gestore: verifica requisiti, quantifica importi, rendiconta trimestralmente a MLPS e MEF; blocco nuove domande al raggiungimento del tetto di spesa |
Riassumendo.
- Normativa – Due decreti MLPS‑MEF attuano gli artt. 22 e 23 DL 60/2024 (L. 95/2024) per Bonus Giovani under 35 e Bonus Donne.
- Durata e finestra temporale – Esonero contributivo al 100 % per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
- Plafond mensile – Tetto 500 €/lavoratore (giovani) e 650 €/lavoratrice (donne; stesso limite anche per Sud e ZES) entro il 50 % del costo salariale.
- Requisiti aggiuntivi – Incremento occupazionale netto, niente licenziamenti nei 6 mesi precedenti, esclusi lavoro domestico, apprendistato e imprese in difficoltà.
- Domanda INPS – Istanza telematica prima dell’assunzione, con riserva fondi e 10 giorni per completare il rapporto; INPS monitora il budget e blocca nuove richieste al raggiungimento del tetto di spesa.
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