
Investimenti industria 4.0 sulla nave: requisito territoriale soddisfatto
Interpretazione del requisito territoriale ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi collocati presso una nave (AdE – risposta 13 maggio 2025 n. 128)
Nel caso oggetto d’interpello l’istante è una S.r.l di diritto italiano che ha intrapreso e concluso un progetto di costruzione di una nuova nave. L’investimento ha riguardato la costruzione della nave e l’attrezzatura installata a bordo della nave. Al riguardo, la Società sostiene che tra i citati beni, installati a bordo della nave, ve ne sono alcuni che possono essere classificati all’interno dell’allegato A o B della legge di Bilancio 11 dicembre 2016, n. 232 e che rispettano i requisiti tecnici richiesti dalla normativa per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ”Industria 4.0” (art. 1, co. 185 e ss., Legge n. 160/2019 e art. 1, co. 1051-1063, Legge n. 178/2020).
Con riferimento alla fattispecie sopra rappresentata, la Società ha inteso richiedere se, per i beni oggetto dell’investimento (che a suo parere soddisfano i requisiti di cui all’allegato A annesso alla Legge di Bilancio n. 232/2016), collocati presso la nave, impiegata principalmente in commesse al di fuori delle acque territoriali italiane, il requisito territoriale previsto dall’articolo 1, comma 185 della L. n. 160/2019 e all’articolo 1, comma 1051 della L. n. 178/2020 sia soddisfatto.
Al riguardo l’Amministrazione finanziaria specifica che in base alle seguenti circostanze di fatto descritte nell’istanza, quali:
– la nave di proprietà di Alfa S.r.l., battente bandiera italiana, è iscritta nei registri nazionali;
– dal punto di vista contabile, la nave è iscritta nel bilancio della Società;
– dal punto di vista organizzativo e gestionale, le attività della nave sono pianificate, coordinate e supervisionate dal team della struttura aziendale italiana. Nel dettaglio, la Società ha chiarito che la nave e, di conseguenza, i beni agevolabili sulla stessa, appartengono al sistema produttivo italiano, in quanto direttamente organizzati e gestiti dalla struttura aziendale italiana e svolgenti una funzione ”core” nell’ambito del processo produttivo della S.r.l.;
– dal punto di vista economico, la nave svolge una fase essenziale del processo produttivo della Società;
– la nave e, di conseguenza, i beni collocati sulla stessa sono utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla S.r.l.;
– la nave non opera presso strutture produttive situate all’estero, ma esclusivamente presso siti di posa;
si ritiene che, con riferimento agli investimenti ”Industria 4.0” effettuati sulla nave di proprietà della S.r.l., in presenza di tutti i requisiti previsti dalla Legge, possa ritenersi soddisfatto il requisito territoriale richiesto dall’art. 1 comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
di Daniela Nannola
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